1 In presenza di un accordo fiscale preliminare, alla divisione competente dell’AFC devono essere trasmesse le informazioni seguenti:
- a.
- una copia dell’accordo fiscale preliminare;
- b.
- la data di emissione dell’accordo fiscale preliminare;
- c.
- i dati per l’identificazione del contribuente, compreso l’indirizzo;
- d.
- il numero di identificazione fiscale del contribuente e il nome del gruppo dell’impresa di cui fa parte;
- e.
- gli anni fiscali per cui l’accordo fiscale preliminare ha validità;
- f.
- le condizioni soddisfatte dell’accordo fiscale preliminare di cui all’articolo 9 capoverso 1;
- g.
- un breve riassunto del contenuto dell’accordo fiscale preliminare, se possibile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana;
- h.
- i dati relativi alla sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo, compresi i rispettivi indirizzi;
- i.
- per gli accordi fiscali preliminari di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera a, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d’impresa con cui il contribuente opera transazioni che sottostanno a un’imposizione secondo l’accordo fiscale preliminare oppure che, per il contribuente, generano redditi, derivanti da persone associate o stabilimenti d’impresa, che sono assoggettati a imposta secondo l’accordo fiscale preliminare, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- j.
- per gli accordi fiscali preliminari di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b o c, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d’impresa con cui il contribuente opera transazioni che sono oggetto dell’accordo fiscale preliminare, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- k.
- per gli accordi fiscali preliminari di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera d, i dati relativi allo stabilimento d’impresa estero o alla persona estera la cui attività in Svizzera fonda uno stabilimento d’impresa, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- l.
- per gli accordi fiscali preliminari di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera e, i dati relativi a persone associate o stabilimenti d’impresa che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti al contribuente e i dati relativi all’avente diritto definitivo a tali pagamenti, compresi i rispettivi nomi e indirizzi;
- m.
- un elenco degli Stati destinatari secondo l’articolo 10;
- n.
- altre informazioni che potrebbero essere necessarie alla divisione competente dell’AFC per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.
2 Se disponibili, alla divisione competente dell’AFC devono essere inoltre trasmesse le informazioni seguenti:
- a.
- il numero di riferimento dell’accordo fiscale preliminare;
- b.
- il numero d’identificazione fiscale della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo;
- c.
- nei casi di cui al capoverso 1 lettere i–l, i numeri d’identificazione fiscale delle persone o degli stabilimenti d’impresa interessati.
3 Alla divisione competente dell’AFC possono essere trasmesse anche le informazioni seguenti:
- a.
- dati sull’attività principale del contribuente;
- b.
- dati relativi al volume delle transazioni, alla cifra d’affari e all’utile del contribuente.
4 Per tutti gli altri casi di scambio spontaneo di informazioni in virtù della convenzione applicabile nel singolo caso devono essere trasmesse alla divisione competente dell’AFC le seguenti informazioni:
- a.
- le informazioni previste per la trasmissione allo Stato destinatario;
- b.
- un breve riassunto della fattispecie, se possibile, in lingua francese o inglese o, altrimenti, in lingua tedesca o italiana e i motivi per cui tali informazioni devono essere scambiate spontaneamente;
- c.
- un elenco degli Stati che potrebbero essere interessati a tali informazioni;
- d.
- altre informazioni che potrebbero essere necessarie alla divisione competente dell’AFC per valutare se procedere allo scambio spontaneo di informazioni.