Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern

641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

641.811 Verordnung vom 6. März 2000 über eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (Schwerverkehrsabgabeverordnung, SVAV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 31 Riscossione della tassa

1 La tassa è riscossa dal Cantone di stanza.

2 In caso di trasferimento del luogo di stazionamento d’un veicolo in un altro Cantone, il nuovo Cantone di stanza è competente per la riscossione della tassa a partire dall’inizio del mese in cui avviene il trasferimento. Il Cantone di stanza precedente restituisce la tassa riscossa per il periodo che oltrepassa la data del trasferimento.

3 Nel caso di veicoli muniti di targhe intercambiabili, la tassa dev’essere pagata soltanto per il veicolo assoggettato all’aliquota più elevata.

Art. 31 Bezug der Abgabe

1 Die Abgabe wird vom Standortkanton erhoben.

2 Bei Standortverlegung ist vom Beginn des Monats an, in dem der Standort eines Fahrzeugs in einen anderen Kanton verlegt wird, der neue Standortkanton für die Erhebung der Abgabe zuständig. Der frühere Standortkanton erstattet Abgaben, die für weitere Zeit erhoben wurden, zurück.

3 Bei Fahrzeugen mit Wechselschildern muss die Abgabe nur für das Fahrzeug mit dem höchsten Abgabesatz bezahlt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.