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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 72 Rapporto di monitoraggio

1 Il gestore di impianti presenta annualmente, entro il 31 maggio dell’anno successivo, un rapporto di monitoraggio alle organizzazioni private incaricate conformemente all’articolo 130 capoverso 6. Se la collaborazione con le organizzazioni private termina, il gestore presenta il rapporto di monitoraggio all’UFE. Le organizzazioni private incaricate o l’UFE trasmettono il rapporto di monitoraggio all’UFAM.234

2 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:

a.
informazioni sull’evoluzione delle emissioni di gas serra;
b.
informazioni sull’evoluzione delle quantità prodotte;
c.
una contabilità dei combustibili;
d.
una descrizione dei provvedimenti attuati per ridurre i gas serra;
e.
informazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione o dall’obiettivo basato su provvedimenti, le relative motivazioni e i correttivi previsti.

3 I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti. L’UFAM stabilisce in una direttiva la forma del rapporto di monitoraggio.

4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per il monitoraggio.

233 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 71 Produkteverbesserungen ausserhalb der eigenen Produktionsanlagen

1 Emissionsverminderungen, die ein Betreiber von Anlagen aufgrund von Produkteverbesserungen ausserhalb seiner Produktionsanlagen erzielt, können auf Gesuch hin an die Erfüllung der Verminderungsverpflichtung angerechnet werden, wenn sie:

a.
den Anforderungen von Artikel 5 sinngemäss entsprechen; und
b.
in direktem Zusammenhang mit der Tätigkeit des Betreibers von Anlagen stehen.

2 Für das Verfahren gelten die Artikel 6–11 sinngemäss.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.