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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 57 Principio

1 I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un’autorità estera conformemente all’allegato 14.

2 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell’Unione europea nonché le imprese autorizzate all’asta nell’Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all’asta devono avere un conto personale.

3 Gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto per gestori o un conto personale.187

4 Tutte le altre imprese e persone che intendono tenere o scambiare diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel registro dello scambio di quote di emissioni devono avere un conto personale.

5 Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all’articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l’articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l’articolo 12a può farli rilasciare anche direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.

6 Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.

186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 56 Nichteinhaltung der Pflicht

1 Erfüllt ein EHS-Teilnehmer seine Pflicht zur Abgabe von Emissionsrechten nicht fristgemäss, so verfügt das BAFU die Sanktion nach Artikel 21 des CO2-Gesetzes.181

2 Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung der Verfügung. Bei verspäteter Zahlung ist ein Verzugszins geschuldet. Das EFD setzt den Zinssatz fest.182

3 Gibt der EHS-Teilnehmer die fehlenden Emissionsrechte nicht bis zum 31. Januar des Folgejahres ab, so werden sie mit den in diesem Jahr kostenlos zuzuteilenden Emissionsrechten verrechnet.183

181 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).

182 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).

183 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.