Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 40 tenute a partecipare

1 Un gestore di impianti è tenuto a partecipare al SSQE se esercita un’attività secondo l’allegato 6.111

2 Un gestore di impianti che vuole avviare un’attività secondo l’allegato 6 deve notificarlo all’UFAM al più tardi tre mesi prima del previsto avvio dell’attività.112

3 La notifica deve contenere informazioni sulle attività di cui all’allegato 6 e sulle emissioni di gas serra.113

4 L’UFAM può chiedere ulteriori informazioni di cui necessita per la valutazione della notifica.114

110 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. La correzione del 4 mar. 2022 concerne soltanto il testo francese (RU 2022 150).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 ott. 2014, in vigore dal 1° dic. 2014 (RU 2014 3293).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6081).

113 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

114 Introdotto dal n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

Art. 38

Aufgehoben

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.