Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 146m Inizio dell’attuazione per progetti e programmi all’estero o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera

In deroga all’articolo 5 capoverso 1 lettera d per progetti e programmi sono rilasciati attestati se:

a.
sono stati attuati in uno Stato partner prima del 1° gennaio 2022 sulla base di un accordo contrattuale tra la Confederazione Svizzera e la Fondazione Centesimo per il Clima;
a.
dopo il 1° gennaio 2022:
1.
vengono attuati all’estero o aumentano le prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, e
2.
la persona richiedente presenta la domanda secondo l’articolo 7 entro il 30 settembre 2022.

Art. 146k

Das BAFU kann die Frist nach Artikel 55 Absatz 3 für die Abgabe von Emissionsrechten des Jahres 2021 auf einen Termin nach dem 30. April 2022 verschieben, wenn sich die Berechnung der Menge der Emissionsrechte, die kostenlos zugeteilt werden, verzögert.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.