Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 146g Partecipazione al SSQE al 1° gennaio 2021

1 I gestori di impianti che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 esercitano un’attività di cui all'allegato 6 devono notificarla all’UFAM entro il 28 febbraio 2021.

2 Ai gestori che non rispettano il termine di notifica di cui al capoverso 1 vengono attribuiti gratuitamente soltanto diritti di emissione dalla quota secondo l’articolo 45 capoverso 2. Se questa quota non è sufficiente per soddisfare pienamente le richieste, ai fini dell’attribuzione dei diritti di emissioni detti gestori sono equiparati ai gestori di impianti di cui all’articolo 45 capoverso 4 lettera d. In deroga all’articolo 45 capoverso 5, per l’attribuzione è determinante la data della notifica.

3 I gestori di impianti che hanno già partecipato al SSQE nel 2020 e che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2020 non soddisfano più le condizioni di partecipazione al SSQE di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1 possono, su domanda, continuare a partecipare al SSQE.

4 I gestori di impianti che a partire dal 1° gennaio 2021 vogliono partecipare al SSQE devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

5 La domanda di gestori di cui al capoverso 3 deve contenere i dati di cui all’articolo 42 capoverso 3 lettere b e c.

6 I gestori di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono sottoporre entro il 31 marzo 2021 per approvazione all’UFAM il piano di monitoraggio di cui all’articolo 51 capoverso 1.

7 I gestori di impianti che soddisfano la condizione secondo l’articolo 41 capoverso 1 o 1bis e desiderano essere esentati dall’obbligo di partecipazione al SSQE a partire dal 1° gennaio 2021 devono presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

Art. 146f Gutschriften

Betreiber von Anlagen mit Verminderungsverpflichtung können in Abweichung von Artikel 138 Absatz 2 bis am 31.  Dezember 2022 beantragen, dass ihre Gutschriften zur Kompensation einer allfälligen Nichterreichung ihres Emissions- oder Massnahmenziels in Bescheinigungen umgewandelt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.