Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern

641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 138 Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

1 I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:

a.
i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
b.
i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale mancato raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti;
c.
le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

2 I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

376 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 137 Änderung bisherigen Rechts

373

373 Die Änderung kann unter AS 2012 7005 konsultiert werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.