Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 133 Controlli e obbligo di informare

1 Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso i partecipanti al SSQE, i gestori di impianti con impegno di riduzione, i gestori di impianti di cogenerazione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone che presentano una domanda di rimborso della tassa sul CO2.345

2 Su richiesta devono essere forniti alle autorità esecutive:

a.
tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza;
b.
tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.

345 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 132 Aufwandsentschädigung

Die Entschädigung für den Vollzugsaufwand beträgt 1,45 Prozent der Einnahmen aus der CO2-Abgabe (Einnahmen). Das UVEK reduziert den Prozentsatz bei einer Erhöhung der Einnahmen im Einvernehmen mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement angemessen.

343 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. Nov. 2020, mit Wirkung seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 6081).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.