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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 131 Inventario dei gas serra

1 L’UFAM tiene l’inventario dei gas serra.

2 Calcola, basandosi sull’inventario dei gas serra, se l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 della legge sul CO2 è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall’Unione europea sono considerati se:

a.
le emissioni di questi impianti registrate nel SSQE svizzero sono maggiori della quantità totale di diritti di emissione svizzeri per gli impianti nel SSQE svizzero; e
b.
le emissioni totali della Svizzera superano l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO2.341

3 Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell’obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L’UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell’obiettivo.342

4 La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all’articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO2 e i diritti di emissione trasferiti di cui all’articolo 48 capoverso 1 della legge sul CO2, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all’articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO2.343

341 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

342 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

343 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 130a Informations- und Dokumentationssysteme

1 Die folgenden Verfahren werden elektronisch über die Informations-und Dokumentationssysteme des BAFU durchgeführt:
a.
Verfahren über die Ausstellung von Bescheinigungen für Emissionsverminderungen oder die Erhöhung der Senkenleistungen (Art. 5–11);
b.
Verfahren über die Teilnahme am EHS (Art. 40–46f und Art. 50–54);
c.
Verfahren über die Verminderungsverpflichtung (Art. 66–79).
2 Wenn die Informations- und Dokumentationssysteme in einzelnen Bereichen noch nicht für die Durchführung von elektronischen Verfahren eingerichtet sind, müssen die Eingaben postalisch erfolgen.
3 Das BAFU kann in Abweichung von Absatz 1 Verfügungen postalisch erlassen.

339 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 4. Mai 2022, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 311).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.