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641.711 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2)

641.711 Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung)

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Art. 130 Autorità esecutive

1 L’UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–7 e l’allegato 14 numero 2.1.335

2 L’UFE esegue le disposizioni relative alla riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. A tal scopo è coadiuvato dall’USTRA.336

3 L’UDSC esegue le disposizioni relative alla tassa sul CO2.

4 L’UFAM esegue:

a.
d’intesa con l’UFE: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera, nonché alla promozione delle tecnologie atte a ridurre le emissioni di gas serra;
b.
d’intesa con l’UFE, la Segreteria di Stato dell’economia e il Dipartimento federale degli affari esteri: le disposizioni relative agli attestati per le riduzioni delle emissioni e l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio all’estero.337

4bis L’UFE esegue le disposizioni relative ai contributi globali per la riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici e ai contributi per l’impiego diretto della geotermia.338

5 Dopo avere sentito l’UFE, l’UFAM esegue le disposizioni relative alla promozione della formazione e del perfezionamento.

6 L’UFE e le organizzazioni private incaricate dall’UFE o dall’UFAM sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni relative all’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra.

7 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) assiste l’UFAM nell’esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.339

335 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

336 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

337 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311).

338 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 ott. 2014 (RU 2014 3293). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6753).

339 Introdotto dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4335).

Art. 129 Information

Das BAFU informiert die Öffentlichkeit insbesondere über:

a.
die Folgen des Klimawandels;
b.
die Massnahmen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen im In- und Ausland;
c.
die Massnahmen zur Bewältigung der Folgen der erhöhten Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.