Diritto nazionale 6 Finanze 64 Imposte
Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern

641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)

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Art. 130

L’obbligo di terzi di fornire informazioni secondo l’articolo 73 capoverso 2 lettera c LIVA non sussiste per i documenti che:

a.
sono stati affidati al terzo tenuto a fornire informazioni affinché possa eseguire la sua prestazione;
b.
sono stati allestiti dal terzo tenuto a fornire informazioni al fine di eseguire la sua prestazione.

Art. 130

Die Auskunftspflicht von Drittpersonen nach Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe c MWSTG gilt nicht für Unterlagen, die:

a.
der auskunftspflichtigen Person zur Erbringung ihrer Leistung anvertraut worden sind;
b.
die auskunftspflichtige Person zur Erbringung ihrer Leistung selbst erstellt hat.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.