art. 127 cpv. 2 e 130 LD)
Fotografare o filmare il personale dell’UDSC durante l’esercizio della sua attività è vietato senza autorizzazione. Il mancato rispetto di questo divieto rappresenta un’inosservanza di prescrizioni d’ordine di cui all’articolo 127 capoverso 2 LD.
(Art. 127 Abs. 2 und 130 ZG)
Das Fotografieren oder Filmen des Personals des BAZG während der Ausübung seiner Tätigkeit ist ohne Bewilligung verboten. Die Nichteinhaltung dieses Verbots stellt eine Ordnungswidrigkeit nach Artikel 127 Absatz 2 ZG dar.
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