1 Dopo l’istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripetizione di almeno 3 e al massimo 21 giorni.
2 I corsi di ripetizione servono in particolare a realizzare e mantenere la prontezza operativa della protezione civile.
3 Gli interventi di pubblica utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.
4 I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe estere.
5 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità; disciplina in particolare:
1 Schutzdienstpflichtige werden nach der Grundausbildung jährlich zu Wiederholungskursen von 3–21 Tagen aufgeboten.
2 Wiederholungskurse dienen insbesondere dem Erreichen und Erhalten der Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes.
3 Einsätze zugunsten der Gemeinschaft werden als Wiederholungskurse durchgeführt.
4 Wiederholungskurse können auch im grenznahen Ausland absolviert werden.
5 Der Bundesrat legt die Voraussetzungen und das Bewilligungsverfahren für Ein-sätze zugunsten der Gemeinschaft fest; dabei regelt er insbesondere:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.