Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 45 Protezione della natura, del paesaggio e degli animali
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 45 Schutz von Natur, Landschaft und Tieren

455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

455.1 Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV)

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Art. 46 Protezione dal caldo

Nei porcili di nuova realizzazione i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi in caso di caldo intenso.

Art. 46 Schutz vor Hitze

In neu eingerichteten Ställen müssen bei Hitze für Schweine ab 25 kg in Gruppenhaltung sowie Eber Abkühlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.