Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 44 Lingue. Arti. Cultura
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 44 Sprache. Kunst. Kultur

442.132.3 Ordinanza del 27 ottobre 2011 del Consiglio di fondazione sul personale della Fondazione Pro Helvetia (Ordinanza sul personale di Pro Helvetia)

442.132.3 Verordnung vom 27. Oktober 2011 des Stiftungsrates der Stiftung Pro Helvetia für das Personal der Stiftung Pro Helvetia (Personalverordnung Pro Helvetia)

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Art. 17b Rendita transitoria in caso di ristrutturazione

1 In caso di ristrutturazione, la Fondazione finanzia integralmente la rendita transitoria a condizione che siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

a.
il collaboratore interessato ha compiuto i 60 anni alla fine del rapporto di lavoro;
b.
il rapporto di lavoro è durato almeno cinque anni;
c.
il collaboratore interessato non può essere impiegato in nessun altro posto corrispondente al suo tasso di occupazione in modo ragionevolmente esigibile;
d.
il collaboratore interessato non ha rifiutato un posto ragionevolmente esigibile.

2 Il collaboratore che al momento del pensionamento anticipato ha un’età compresa fra i 60 e i 62 anni riceve la rendita di vecchiaia che gli spetterebbe in caso di pensionamento dopo il compimento dei 63 anni e la rendita transitoria di cui al capoverso 1.

3 Il collaboratore che al momento del pensionamento anticipato ha compiuto almeno i 63 anni riceve la rendita di vecchiaia ordinaria e la rendita transitoria di cui al capoverso 1.

Art. 17b Überbrückungsrente bei einer Restrukturierung

1 Bei einer Restrukturierungen trägt die Stiftung die Kosten der Überbrückungsrente: wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

a.
Die betroffene Person hat beim Ende des Arbeitsverhältnisses das 60. Altersjahr vollendet.
b.
Das Arbeitsverhältnis hat mindestens fünf Jahre gedauert.
c.
Die betroffene Person kann auf keiner zumutbaren Stelle entsprechend ihrem bisherigen Beschäftigungsgrad weiterbeschäftigt werden.
d.
Die betroffene Person hat keine zumutbare Stelle abgelehnt.

2 Ist die betroffene Person zum Zeitpunkt ihrer vorzeitigen Pensionierung 60–62 Jahre alt, so erhält sie die Altersrente, die ihr im Falle einer Pensionierung bei Vollendung des 63. Altersjahres zustünde, sowie die Überbrückungsrente nach Absatz 1.

3 Ist die betroffene Person zum Zeitpunkt ihrer vorzeitigen Pensionierung mindestens 63 Jahre alt, so erhält sie ihre reglementarische Altersrente sowie die Überbrückungsrente nach Absatz 1.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.