1 I sussidi federali per la realizzazione di programmi di ricerca e i sussidi overhead secondo l’articolo 39 sono stabiliti nell’ambito di contratti o decisioni.
2 Nel caso di ricerche su commissione l’Amministrazione federale rimborsa le spese necessarie per adempiere al contratto.
1 Bundesbeiträge zur Durchführung von Forschungsprogrammen sowie Overheadbeiträge nach Artikel 39 werden im Rahmen von Verträgen oder von Verfügungen festgelegt.
2 Im Falle von Auftragsforschung vergütet die Bundesverwaltung Aufwendungen, die zur Vertragserfüllung notwendig sind.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.