Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.138.2 Ordinanza del Politecnico federale di Losanna del 2 agosto 2021 sui provvedimenti disciplinari (Ordinanza disciplinare del PFL)

414.138.2 Verordnung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne vom 2. August 2021 über Disziplinarmassnahmen (ETHL-Disziplinarverordnung)

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Art. 6 Prescrizione

1 Le infrazioni disciplinari si prescrivono sei mesi dopo che il PFL è venuto a conoscenza dei fatti. Il termine di prescrizione è interrotto dall’avvio di una procedura disciplinare o sospeso dall’avvio di una procedura penale per la stessa fattispecie.

2 Le infrazioni disciplinari si prescrivono in ogni caso dopo due anni a decorrere dal giorno in cui sono state commesse, a meno che non siano soggette anche al diritto penale; in questo caso, se più lungo, si applica per analogia il termine previsto dal diritto penale.

Art. 6 Verjährung

1 Disziplinarverstösse verjähren sechs Monate, nachdem die ETHL davon Kenntnis erhalten hat. Die Frist wird mit der Eröffnung eines Disziplinarverfahrens unterbrochen oder ruht mit der Eröffnung eines Strafverfahrens in der gleichen Sache.

2 Disziplinarverstösse verjähren in jedem Fall zwei Jahre nach deren Begehung, es sei denn, sie fallen auch unter Strafrecht; in diesem Fall gilt sinngemäss die im Strafrecht vorgesehene Frist, wenn diese länger ist.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.