Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.138.1 Ordinanza disciplinare del Politecnico federale di Zurigo del 10 novembre 2020 (Ordinanza disciplinare del PF di Zurigo)

414.138.1 Verordnung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich über vom 10. November 2020 das Disziplinarwesen (Disziplinarverordnung ETH Zürich)

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Art. 4 Provvedimenti disciplinari per infrazioni nel quadro della verifica delle prestazioni

1 In caso di infrazioni ai sensi dell’articolo 2, il PF di Zurigo può dichiarare non superate, con le modalità seguenti, le verifiche delle prestazioni:

a.
per le verifiche delle prestazioni o per elementi delle prestazioni facenti parte di una verifica valutati con una nota: attribuzione della nota 1;
b.
per le verifiche delle prestazioni o per elementi delle prestazioni facenti parte di una verifica non valutati con una nota: attribuzione della menzione «non superato».

2 La nota 1 è utilizzata per il calcolo della nota media di un blocco d’esami oppure della nota finale dell’unità d’insegnamento.

3 Un comportamento disonesto durante la verifica delle prestazioni, e in particolare durante gli esami, viene sanzionato con uno dei provvedimenti di cui al capoverso 1, indipendentemente dal movente e anche in caso di negligenza. Può inoltre essere disposto un altro provvedimento disciplinare di cui all’articolo 5. È fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2.

Art. 4 Disziplinarmassnahmen bei Verstössen im Rahmen von Leistungskontrollen

1 Die ETH Zürich kann bei Verstössen nach Artikel 2 Leistungskontrollen wie folgt für nicht bestanden erklären:

a.
bei benoteten Leistungskontrollen oder Leistungselementen, die Teil einer Leistungskontrolle sind: Erteilung der Note 1;
b.
bei unbenoteten Leistungskontrollen oder Leistungselementen, die Teil einer Leistungskontrolle sind: Erteilung des Prädikats «nicht bestanden».

2 Die Note 1 wird für die Errechnung der Durchschnittsnote des Prüfungsblocks oder der Schlussnote der Lerneinheit verwendet.

3 Unredlichkeiten bei Leistungskontrollen, insbesondere bei Prüfungen, werden unabhängig von den Beweggründen und auch bei fahrlässigem Verhalten mit einer Massnahme gemäss Absatz 1 geahndet. Zusätzlich kann eine weitere Disziplinarmassnahme nach Artikel 5 angeordnet werden. Vorbehalten bleibt Artikel 6 Absatz 2.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.