Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

414.132.2 Ordinanza del 30 giugno 2015 sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sulla verifica degli studi al PFL)

414.132.2 Verordnung der ETH Lausanne vom 30. Juni 2015 über die Kontrolle des Bachelor- und des Masterstudiums (Studienkontrollverordnung ETHL)

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Art. 27 Ripetizione

1 Se in un blocco o in un gruppo non è acquisito il numero di crediti richiesti, le discipline in cui il voto è inferiore a 4,00 possono essere ripetute una volta; la ripetizione deve avvenire nella sessione ordinaria dell’anno successivo.

2 Gli studenti che non superano per due volte una disciplina opzionale possono presentarne una nuova conformemente al piano di studio.

Art. 27 Wiederholung

1 Wurde in einem Block oder einer Gruppe die erforderliche Anzahl Kreditpunkte nicht erreicht, so können die Fächer, in denen die Note unter 4,00 lag, einmal wiederholt werden; die Wiederholung erfolgt zwingend in der ordentlichen Session des darauffolgenden Jahres.

2 Studierende, welche die Prüfung in einem Wahlfach zweimal nicht bestehen, können die Prüfung in einem neuen Wahlfach gemäss Studienplan ablegen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.