Diritto nazionale 4 Scuola - Scienza - Cultura 41 Scuola
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

412.106.81 Ordinanza del Consiglio della SUFFP del 18 novembre 2021 sulle infrazioni e sui provvedimenti disciplinari alla SUFFP (Ordinanza disciplinare della SUFFP)

412.106.81 Verordnung des EHB-Rates vom 18. November 2021 über das Disziplinarwesen an der EHB (EHB-Disziplinarverordnung)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 10 Scadenze

1 Le infrazioni disciplinari si prescrivono cinque anni dopo essere state commesse, le infrazioni disciplinari commesse nel contesto di procedure di qualificazione si prescrivono dopo sei mesi.

2 Se l’infrazione disciplinare porta al conseguimento illecito di un titolo accademico della SUFFP, l’infrazione disciplinare non si prescrive.

3 La procedura disciplinare deve essere avviata entro tre mesi dalla constatazione dell’infrazione, salvo nel caso in cui sia stato avviato un procedimento penale per la medesima cosa. In tal caso la prescrizione è sospesa fino alla conclusione giuridicamente vincolante dell’inchiesta o fino alla presenza di un verdetto cresciuto in giudicato.

Art. 10 Fristen

1 Disziplinarverstösse verjähren fünf Jahre, nachdem sie begangen wurden, Disziplinarverstösse im Rahmen von Qualifikationsverfahren sechs Monate, nachdem sie begangen wurden.

2 Führt ein Disziplinarverstoss zum unrechtmässigen Erwerb eines Titels der EHB, so verjährt der Verstoss nicht.

3 Das Disziplinarverfahren muss innerhalb von drei Monaten nach der Feststellung des Verstosses eröffnet werden, ausser wenn in der gleichen Sache ein Strafverfahren eröffnet wurde. In diesem Fall ruht die Verjährung, bis ein rechtskräftiger Abschluss der Untersuchung oder ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.