Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 36 Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia
Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 36 Polizeikoordination und Dienstleistungen

362.0 Ordinanza dell' 8 marzo 2013 sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

362.0 Verordnung vom 8. März 2013 über den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung)

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Art. 51

1 I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d’ufficio le informazioni di cui all’articolo 14 della legge federale del 19 giugno 1992183 sulla protezione dei dati (LPD).184

2 È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capoverso 1 se:

a.
i dati personali non sono stati raccolti presso il cittadino interessato dello Stato terzo e informarlo si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati;
b.
il cittadino interessato dello Stato terzo è già informato; o
c.
è prevista una limitazione del diritto di informazione ai sensi dell’articolo 9 LPD.

Art. 51a185 Relazione al Comitato europeo per la protezione dei dati

Fedpol presenta al Comitato europeo per la protezione dei dati una relazione annuale sull’esercizio del diritto all’informazione, alla rettifica o alla cancellazione dei dati e sulle procedure avviate in tale contesto in virtù degli articoli 68 del regolamento (UE) 2018/1862186, 54 del regolamento (UE) 2018/1861187 e 19 del regolamento (UE) 2018/1860188. Il rapporto è trasmesso, per il tramite dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, al Comitato europeo per la protezione dei dati.

182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).

183 RS 235.1

184 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).

185 Introdotto dal n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).

186 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2

187 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2

188 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 43 cpv. 1

Art. 51

1 Drittstaatsangehörige, die Gegenstand einer Ausschreibung zur Rückkehr oder zur Einreise- und Aufenthaltsverweigerung sind, erhalten von Amtes wegen die in Artikel 14 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992186 über den Datenschutz (DSG) genannten Informationen.187

2 Die Auskunftserteilung nach Absatz 1 kann unterbleiben, wenn:

a.
die Personendaten nicht bei dem oder der betroffenen Drittstaatsangehörigen erhoben wurden und die Information der betroffenen Person unmöglich ist oder unverhältnismässigen Aufwand erfordert;
b.
der oder die betroffene Drittstaatsangehörige bereits über die Informationen verfügt; oder
c.
eine Einschränkung des Rechts auf Information nach Artikel 9 DSG vorgesehen ist.

185 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Okt. 2022, in Kraft seit 22. Nov. 2022 (AS 2022 651).

186 SR 235.1

187 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Okt. 2022, in Kraft seit 22. Nov. 2022 (AS 2022 651).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.