Diritto nazionale 3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione 36 Coordinamento e prestazioni di servizio della polizia
Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 36 Polizeikoordination und Dienstleistungen

362.0 Ordinanza dell' 8 marzo 2013 sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

362.0 Verordnung vom 8. März 2013 über den nationalen Teil des Schengener Informationssystems (N-SIS) und das SIRENE-Büro (N-SIS-Verordnung)

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Art. 13 Indicatore di validità

1 L’ufficio SIRENE chiede all’ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione in entrata di una persona scomparsa o bisognosa di protezione oppure di una persona o un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato, se la segnalazione non è compatibile con:100

a.
il diritto svizzero;
b.
gli obblighi sanciti in trattati internazionali; o
c.
interessi nazionali essenziali.

2 L’ufficio SIRENE chiede di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione di una persona per l’arresto ai fini dell’estradizione se, in virtù dei trattati internazionali applicabili, sussiste un motivo per rifiutare l’estradizione e se il diritto svizzero non consente l’estradizione.

3 Nelle segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno occorre inoltre registrare la decisione o la sentenza alla base della segnalazione e un riferimento alla decisione di iscrivere la segnalazione.101

4 Se, in casi particolarmente gravi e urgenti, lo Stato Schengen autore della segnalazione chiede di eseguire la misura, l’ufficio SIRENE trasmette senza indugio la richiesta all’autorità svizzera responsabile della segnalazione. Quest’ultima verifica la propria richiesta iniziale di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione.

100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2022, in vigore dal 22 nov. 2022 (RU 2022 651).

101 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 13 Kennzeichnung

1 Das SIRENE-Büro verlangt vom SIRENE-Büro des ausschreibenden Schengen-Staates die Kennzeichnung einer eingehenden Ausschreibung einer vermissten oder schutzbedürftigen Person oder einer Person oder Sache zwecks verdeckter Registrierung, Ermittlungsanfrage oder gezielter Kontrolle, wenn die Ausschreibung nicht vereinbar ist mit:100

a.
dem schweizerischen Recht;
b.
den sich aus völkerrechtlichen Verträgen ergebenden Verpflichtungen; oder
c.
wesentlichen nationalen Interessen.

2 Es verlangt die Kennzeichnung einer Ausschreibung einer Person zur Festnahme zum Zweck der Auslieferung, wenn nach den anwendbaren völkerrechtlichen Verträgen ein Grund für die Ablehnung der Auslieferung gegeben ist und das schweizerische Recht die Auslieferung nicht zulässt.

3 Die Kennzeichnung hat zur Folge, dass die in der Ausschreibung verlangte Massnahme in der Schweiz nicht vollzogen wird.

4 Verlangt der ausschreibende Schengen-Staat in besonders dringenden und schwerwiegenden Fällen den Vollzug der Massnahme, so leitet das SIRENE-Büro dieses Ersuchen unverzüglich an die für die Bearbeitung der Ausschreibung zuständige schweizerische Behörde weiter. Diese überprüft ihre ursprüngliche Forderung auf Kennzeichnung der Ausschreibung.

100 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 19. Okt. 2022, in Kraft seit 22. Nov. 2022 (AS 2022 651).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.