1 I costi per lo sviluppo e la gestione del sistema d’informazione sono coperti dalla Confederazione. La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.
2 I Cantoni assumono le spese:
a. per l’acquisto e la manutenzione delle loro apparecchiature;
b. per l’installazione e la gestione della distribuzione capillare sul loro territorio.
1 Die Kosten für Entwicklung und Betrieb des Informationssystems werden aus Mitteln des Bundes gedeckt. Der Bund finanziert die Erschliessung und den Betrieb der Datenleitungen zu einem zentralen Anschlusspunkt (Hauptverteiler) am Kantonshauptort.
2 Die Kantone übernehmen:
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.