Per il confronto di informazioni secondo l’articolo 17a capoverso 2 LSIP, fedpol impiega tecnologie conformi allo stato della tecnica. Provvede affinché nessun dato personale venga trattato in modo illecito.
82 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
Für den Informationsabgleich nach Artikel 17a Absatz 2 BPI setzt fedpol dem Stand der Technik entsprechende Technologien ein. Es stellt sicher, dass keine Personendaten unrechtmässig bearbeitet werden.
81 Fassung gemäss Ziff. I 9 der V vom 4. Mai 2022 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2022 301).
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