Alle procedure di ricorso e d’opposizione contro decisioni di prima istanza emanate prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.
72 Introdotto dal n. 33 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).
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