Non è riscossa alcuna tassa di cancelleria presso le autorità federali, cantonali e comunali che si rivolgono per proprio conto all’amministrazione.
Zu Lasten von Behörden des Bundes, der Kantone und der Gemeinden, die für ihre eigenen Belange die Verwaltung in Anspruch nehmen, werden keine Kanzleigebühren erhoben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.