Gli organismi con compiti di diritto pubblico e i loro organi o mandatari, in quanto debbano applicare la legislazione amministrativa della Confederazione, sono equiparati, negli articoli 14 a 17, all’ente pubblico e alla sua amministrazione.
Soweit mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute Organisationen und ihre Organe oder Beauftragten die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes anzuwenden haben, stehen sie in den Artikeln 14–17 dem Gemeinwesen und seiner Verwaltung gleich.
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