Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 29 Diritto internazionale privato
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 29 Internationales Privatrecht

291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)

291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)

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Art. 190

1 Notificato che sia, il lodo è definitivo.

2 Il lodo può essere impugnato soltanto se:

a.
l’arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
b.
il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
c.
il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
d.
è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
e.
è incompatibile con l’ordine pubblico.

3 Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione.

4 Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.153

153 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

Art. 188

Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das Schiedsgericht Teilentscheide treffen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.