Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 28 Esecuzione e fallimento
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 28 Schuldbetreibung und Konkurs

281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)

281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)

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Art. 62

Se i beni gravati dal diritto di pegno appartengono al fallito, ma si trovano all’estero, e non è possibile di avocarli alla massa secondo il diritto applicabile nel caso concreto, il dividendo spettante al credito sarà trattenuto fino a che non sia avvenuta la realizzazione del pegno all’estero, e lo stesso verrà versato al creditore soltanto nella misura in cui il suo credito non sarà stato coperto col ricavo di tale realizzazione. Il dividendo da distribuire viene determinato in base al credito che non è stato coperto col ricavo della realizzazione.75

75 Secondo per. introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884).

Art. 62

Wenn die Pfandobjekte zwar dem Gemeinschuldner gehören, aber im Ausland liegen und nach dem massgebenden Rechte nicht zur inländischen Konkursmasse gezogen werden können, so wird die auf die Forderung entfallende Dividende so lange zurückbehalten, als das Pfand nicht im Ausland liquidiert worden ist, und nur soweit ausgerichtet, als der Pfandausfall reicht. Die auszurichtende Dividende berechnet sich nach dem Pfandausfall.76

76 Satz eingefügt durch Ziff. I der V vom 5. Juni 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 2884).

 

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