Le pubblicazioni ufficiali previste nella procedura del diritto dei cartelli avvengono nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Die in kartellrechtlichen Verfahren vorgesehenen amtlichen Publikationen erfolgen im Bundesblatt und im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.