1 I set di dati relativi a persone sono distrutti al più tardi dieci anni dopo il raggiungimento del 70° anno di età.
2 I dati relativi ai candidati respinti sono distrutti al più tardi tre mesi dopo la conclusione della procedura di candidatura.
3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione della Confederazione in materia di archiviazione.
1 Datensätze von Personen werden spätestens zehn Jahre nach Erreichen des siebzigsten Altersjahrs vernichtet.
2 Daten über abgewiesene Bewerberinnen und Bewerber werden spätestens drei Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet.
3 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Archivierungsgesetzgebung des Bundes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.