Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 23 Proprietà intellettuale e protezione dei dati
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 23 Geistiges Eigentum und Datenschutz

232.16 Legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali

232.16 Bundesgesetz vom 20. März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz)

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Art. 49 Pubblicità ingannevole e altre contravvenzioni

1.
Chiunque, nella pubblicità, sulle carte d’affari o in relazione con i prodotti da lui messi in commercio, dà indicazioni tali da far credere, a torto, che un prodotto sia protetto.
chiunque non impiega la denominazione della varietà nella commercializzazione di materiale di riproduzione o moltiplicazione di una varietà protetta,
chiunque impiega per mestiere la denominazione di una varietà protetta o una denominazione che dia adito a confusioni con essa, per un’altra varietà della stessa specie botanica o di una specie botanica vicina,
chiunque viola altrimenti la presente legge o le pertinenti prescrizioni d’esecuzione,
è punito con la multa se ha agito intenzionalmente.
2.
Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 50 Einziehung von Gegenständen

Der Richter kann ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einziehung von widerrechtlich hergestellten Erzeugnissen verfügen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.