Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

221.229.1 Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA)

221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG)

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Art. 95c

1 Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di indennizzo dei danni.

2 L’assicuratore subentra nei diritti dell’assicurato per i danni simili da esso coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita.

3 Il capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l’assicurato. Hanno una stretta relazione con l’assicurato segnatamente le persone che:

a.
convivono con lui;
b.
hanno con lui un rapporto di lavoro;
c.
sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.
c.
sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.

133 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).

Art. 95b

1 Wird infolge eines Unfalles die Erwerbsfähigkeit des Versicherten voraussichtlich bleibend beeinträchtigt, so ist die Entschädigung, sobald die voraussichtlich dauernden Unfallfolgen feststehen, auf Grundlage der für den Fall der Invalidität versicherten Summe in Form der Kapitalabfindung auszurichten. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer die Entschädigung ausdrücklich in Form der Rentenabfindung beantragt hat.

2 Der Vertrag kann bestimmen, dass Zwischenrenten gewährt und von der Entschädigung in Abzug gebracht werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.