Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 986 b. Se il titolo non è prodotto

1 Quando il titolo smarrito non sia prodotto entro il termine fissato, il giudice potrà dichiararlo annullato o, secondo le circostanze, ordinare ulteriori provvedimenti.

2 L’ammortamento d’un titolo al portatore sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e in ogni altro modo che il giudice reputerà opportuno.

3 Pronunciato l’ammortamento, l’istante potrà chiedere a sue spese il rilascio d’un nuovo titolo oppure, se il credito è esigibile, il pagamento.

Art. 984 4. Art der Bekanntmachung

1 Die Aufforderung zur Vorlegung der Urkunde ist im Schweizerischen Handelsamtsblatt zu veröffentlichen.816

2 In besonderen Fällen kann das Gericht noch in anderer Weise für angemessene Veröffentlichung sorgen.

816 Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.