Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 927 A. Definizione e scopo

1 Il registro di commercio è un insieme di banche dati tenute dallo Stato. Ha lo scopo, segnatamente, di registrare e di pubblicare i fatti giuridicamente rilevanti inerenti agli enti giuridici, così da garantire la certezza del diritto e la protezione dei terzi.

2 Per enti giuridici ai sensi del presente titolo s’intendono:

1.
le imprese individuali;
2.
le società in nome collettivo;
3.
le società in accomandita;
4.
le società anonime;
5.
le società in accomandita per azioni;
6.
le società a garanzia limitata;
7.
le società cooperative;
8.
le associazioni;
9.
le fondazioni;
10.
le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
11.
le società di investimento a capitale fisso;
12.
le società di investimento a capitale variabile;
13.
gli istituti di diritto pubblico;
14.
le succursali.

Art. 925 IV. Ausschluss neuer Verpflichtungen

Der Eintritt in einen Genossenschaftsverband darf für die Mitglieder der eintretenden Genossenschaft keine Verpflichtungen zur Folge haben, denen sie nicht schon durch das Gesetz oder die Statuten ihrer Genossenschaft unterworfen sind.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.