Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 810 II. Attribuzioni dei gerenti

1 I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

2 Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1.
l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2.
la definizione dell’organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
3.
l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società;
4.
la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
5.692
l’allestimento della relazione sulla gestione;
6.
la preparazione dell’assemblea dei soci e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
7.693
la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.

3 Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:

1.
convocare e dirigere l’assemblea dei soci;
2.
provvedere per le comunicazioni ai soci;
3.
accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all’ufficio del registro di commercio.

692 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

693 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

Art. 808c VI. Anfechtung von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung

Für die Anfechtung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.