Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 706 1. Legittimazione e motivi

1 Il consiglio d’amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società.

2 Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che:

1.
sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto;
2.
sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti;
3.
provocano per gli azionisti un’ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società;
4.
sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti.556

3 e 4 ...557

5 L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.

556 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

557 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

Art. 704b 4. Ankündigung der Verhandlungsgegenstände

Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung, auf Durchführung einer Sonderuntersuchung und auf Wahl einer Revisionsstelle.

550 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.