Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht)

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Art. 1040 g. Copia dell’atto di protesto

1 La persona o l’ufficio pubblico che leva il protesto deve farne una copia.

2 Questa copia deve indicare:

1.
la somma della cambiale;
2.
la scadenza;
3.
il luogo e la data dell’emissione;
4.
il traente, il trattario, come pure il nome della persona o la ditta, alla quale o all’ordine della quale deve farsi il pagamento;
5.
il nome della persona o la ditta che deve eseguire il pagamento, quand’essa non s’identifichi col trattario;
6.
gl’indicati al bisogno e gli accettanti per intervento.

3 La persona o l’ufficio pubblico che leva i protesti deve conservarne le copie, disposte per ordine cronologico.

Art. 1038 e. Bei Teilannahme

Ist der Wechsel nur zu einem Teil der Wechselsumme angenommen worden und wird deshalb Protest erhoben, so ist eine Abschrift des Wechsels auszufertigen und der Protest auf diese Abschrift zu setzen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.