L’articolo 16 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione ed il fallimento non è applicabile nè alle notifiche od altre domande scritte delle parti, nè agli estratti del registro, nè alle dichiarazioni attestanti che nel registro non figura alcuna iscrizione.
Artikel 16 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs findet weder auf die schriftlichen Anmeldungen noch auf die Auszüge und Bescheinigungen aus dem Register Anwendung.
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