173.712.23 Ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 2010 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

173.712.23 Verordnung der Bundesversammlung vom 1. Oktober 2010 über das Arbeitsverhältnis und die Besoldung des Bundesanwalts oder der Bundesanwältin sowie der Stellvertretenden Bundesanwälte oder Bundesanwältinnen

Art. 10 Vacanze

1 Ogni anno civile il procuratore generale e i sostituti procuratori generali hanno diritto a:

a.
5 settimane di vacanza fino all’anno civile in cui compiono il 49° anno d’età;
b.
6 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età;
c.
7 settimane di vacanza a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età.

2 Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. Se non è possibile, devono essere prese l’anno successivo.

Art. 10 Ferien

1 Pro Kalenderjahr besteht Anspruch auf Ferien von:

a.
5 Wochen bis zum Kalenderjahr, in dem das 49. Altersjahr vollendet wird;
b.
6 Wochen vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem das 50. Altersjahr vollendet wird;
c.
7 Wochen vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem das 60. Altersjahr vollendet wird.

2 Ferien sind grundsätzlich in dem Kalenderjahr zu beziehen, in dem der Anspruch entsteht. Ist dies nicht möglich, so sind sie im Folgejahr zu beziehen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.