173.711.33 Regolamento del Tribunale penale federale del 24 gennaio 2012 sui principi dell'informazione

173.711.33 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 24. Januar 2012 über die Grundsätze der Information

Art. 9 Principi

La cronaca giudiziaria deve rispettare i diritti della personalità delle parti e in particolare la presunzione di innocenza. Sono in particolare di rilievo le Direttive dei doveri e dei diritti del giornalista emanate dal Consiglio svizzero della Stampa.

Art. 9 Grundsätze

Die Gerichtsberichterstattung hat die Persönlichkeitsrechte und insbesondere die Unschuldsvermutung zu wahren. Massgebend sind insbesondere die Richtlinien des Schweizer Presserats zur Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten.

 

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