172.327.1 Ordinanza del 10 dicembre 2004 concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

172.327.1 Verordnung vom 10. Dezember 2004 über die Schlichtungskommission Gleichstellungsgesetz

Art. 3 Indipendenza

1 La commissione di conciliazione non è tenuta a seguire istruzioni.

2 Essa è aggregata sul piano amministrativo all’Ufficio federale del personale.

Art. 3 Unabhängigkeit

1 Die Schlichtungskommission ist weisungsungebunden.

2 Sie ist administrativ dem Eidgenössischen Personalamt angegliedert.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.