172.222.1 Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA)

172.222.1 Bundesgesetz vom 20. Dezember 2006 über die Pensionskasse des Bundes (PUBLICA-Gesetz)

Art. 23 Contributo federale unico per l’effettivo degli aventi diritto alle rendite


1 La Confederazione paga a PUBLICA, sotto forma di versamento unico, l’importo necessario per far fronte al fabbisogno supplementare di capitale di copertura risultante, il giorno dell’entrata in vigore della presente legge, dalla riduzione del tasso tecnico d’interesse secondo il capoverso 3 applicabile all’effettivo di aventi diritto alle rendite definito nel capoverso 2.

2 Per effettivo di aventi diritto alle rendite s’intendono le persone aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti le cui rendite sono cominciate a decorrere il più tardi il giorno prima dell’entrata in vigore della presente legge. Ne fanno parte anche gli aventi diritto che sono rimasti affiliati alla CPC allorché il loro datore di lavoro l’ha lasciata prima del 1° giugno 2003 (effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite).

3 Il tasso tecnico d’interesse si riduce al 3 per cento per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite e al 3,5 per cento per gli altri.

4 L’importo dovuto dalla Confederazione secondo il capoverso 1 è diminuito dell’accantonamento che PUBLICA ha costituito per gli effettivi chiusi di aventi diritto alle rendite.

5 PUBLICA devolve il versamento unico della Confederazione alle singole casse di previdenza tenendo conto dei diversi tassi tecnici d’interesse (cpv. 3) e proporzionalmente al capitale di copertura del loro effettivo di aventi diritto alle rendite di vecchiaia, invalidità e superstiti

6 Con il versamento unico la Confederazione non assume obblighi di datore di lavoro nei confronti dell’effettivo di aventi diritto alle rendite secondo il capoverso 2, in particolare nemmeno nei confronti degli effettivi chiusi. Sono fatti salvi i suoi obblighi di datore di lavoro nei confronti dei suoi propri aventi diritto alle rendite (art. 32b cpv. 1 LPers17).

Art. 23 Einmaliger Bundesbeitrag für den Rentnerbestand

1 Der Bund bezahlt PUBLICA mittels einer Einmaleinlage den erforderlichen Betrag, um den zusätzlichen Deckungskapitalbedarf auszugleichen, der sich aus der Senkung des technischen Zinssatzes nach Absatz 3 auf dem in Absatz 2 definierten Rentnerbestand am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes ergibt.

2 Als Rentnerbestand gelten die Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenrentnerinnen und -rentner, deren Renten spätestens am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen begonnen haben. Darin eingeschlossen sind die Rentnerinnen und Rentner, die beim Austritt ihres Arbeitgebers vor dem 1. Juni 2003 bei der PKB zurück geblieben sind (geschlossene Rentnerbestände).

3 Der technische Zinssatz wird auf den geschlossenen Rentnerbeständen auf 3 Prozent und auf dem restlichen Rentnerbestand auf 3,5 Prozent gesenkt.

4 Der vom Bund nach Absatz 1 geschuldete Betrag reduziert sich um die Rückstellung, die PUBLICA für die geschlossenen Rentnerbestände gebildet hat.

5 PUBLICA weist die Einmaleinlage des Bundes den einzelnen Vorsorgewerken unter Beachtung der unterschiedlich hohen technischen Zinssätze (Abs. 3) sowie anteilsmässig zum Deckungskapital ihres Bestandes an Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenrentnerinnen und -rentnern zu.

6 Mit der Einmaleinlage übernimmt der Bund gegenüber dem Rentnerbestand nach Absatz 2, insbesondere auch gegenüber den geschlossenen Rentnerbeständen, keine Arbeitgeberpflichten. Vorbehalten bleiben seine Verpflichtungen als Arbeitgeber gegenüber seinen eigenen Rentnerinnen und Rentnern (Art. 32b Abs. 1 BPG17).

 

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