172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

172.220.141.1 Vorsorgereglement vom 15. Juni 2007 für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund (VRAB)

Art. 87 Partecipazione del datore di lavoro al riscatto

1 Se il datore di lavoro ha partecipato al riscatto della persona assicurata, l’importo corrispondente è dedotto dalla prestazione di uscita.

2 La deduzione si riduce per ogni anno di contribuzione a contare dal pagamento della partecipazione del datore di lavoro nella misura di un decimo dell’importo assunto dal datore di lavoro. La parte non utilizzata è devoluta a un conto di riserve di contributi del datore di lavoro.

Art. 87 Beteiligung des Arbeitgebers am Einkauf

1 Hat sich der Arbeitgeber am Einkauf der versicherten Person beteiligt, so wird der entsprechende Betrag von der Austrittsleistung abgezogen.

2 Der Abzug vermindert sich mit jedem Beitragsjahr ab Bezahlung der Arbeitgeberbeteiligung um einen Zehntel des vom Arbeitgeber übernommenen Betrags. Der nicht verbrauchte Teil fällt an ein Beitragsreservenkonto des Arbeitgebers.

 

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