172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

172.220.141.1 Vorsorgereglement vom 15. Juni 2007 für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund (VRAB)

Art. 81 Diritto in caso di cessazione completa del rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età

1 La persona assicurata ha diritto a una prestazione di uscita se cessa completamente il rapporto di lavoro prima del compimento del 60° anno di età, senza che subentri un evento di previdenza.

2 Nel caso di una persona parzialmente invalida il diritto è limitato alla prestazione di uscita sulla parte attiva dell’assicurazione.

Art. 81 Anspruch bei vollständiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Vollendung des 60. Altersjahres


1 Wird das Arbeitsverhältnis vor Vollendung des 60. Altersjahres vollständig beendet, ohne dass ein Vorsorgefall eintritt, so hat die versicherte Person Anspruch auf eine Austrittsleistung.

2 Bei einer teilinvaliden Person beschränkt sich der Anspruch auf Austrittsleistung auf den aktiven Teil der Versicherung.

 

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