172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

172.220.141.1 Vorsorgereglement vom 15. Juni 2007 für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund (VRAB)

Art. 66 Erogazione delle prestazioni come liquidazione in capitale

1 Al posto delle rendite PUBLICA eroga una liquidazione in capitale stabilita secondo le basi attuariali di PUBLICA ogni volta che:

a.
la rendita di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia è inferiore al due per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS;
b.
la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6 per cento o la rendita per orfani è inferiore al due per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS;
c.138
la rendita di invalidità è inferiore al dieci per cento o la rendita per figli del beneficiario di una rendita di invalidità è inferiore al due per cento dell’importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 LAVS.

2 Con il pagamento del capitale si estinguono tutti gli altri diritti della persona assicurata o dei suoi superstiti nei confronti di PUBLICA, in particolare i diritti a eventuali futuri adeguamenti legali o volontari all’evoluzione dei prezzi nonché alla rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità.

138 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 17 e 26 nov. 2020, approvata dal CF il 4 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5903).

Art. 66 Ausrichtung der Leistungen als Kapitalabfindung

1 PUBLICA richtet anstelle von Renten immer dann eine nach den versicherungstechnischen Grundlagen von PUBLICA ermittelte Kapitalabfindung aus, wenn:

a.
die Altersrente weniger als 10 Prozent oder die Alters-Kinderrente weniger als zwei Prozent des Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 AHVG beträgt;
b.
die Ehegatten- oder die Lebenspartnerrente weniger als 6 Prozent oder die Waisenrente weniger als zwei Prozent des Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 AHVG beträgt;
c.138
die Invalidenrente weniger als 10 Prozent oder die Invaliden-Kinderrente weniger als 2 Prozent des Mindestbetrages der Altersrente nach Artikel 34 AHVG beträgt.

2 Mit der Kapitalauszahlung erlöschen alle weiteren Ansprüche der versicherten Person oder ihrer Hinterlassenen gegenüber PUBLICA, insbesondere auf allfällige künftige gesetzliche oder freiwillige Anpassungen an die Preisentwicklung sowie auf Alters-Kinderrente oder Invaliden-Kinderrente.

138 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des POB vom 17. und 26. Nov. 2020, vom BR genehmigt am 4. Dez. 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 5903).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.