172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

172.220.141.1 Vorsorgereglement vom 15. Juni 2007 für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund (VRAB)

Art. 56 Entità del diritto a una rendita di invalidità

L’invalido ha diritto:

a.
a un quarto della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 40 per cento ai sensi della LAI;
b.
alla metà della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 50 per cento ai sensi della LAI;
c.
ai tre quarti della rendita nel caso di un’invalidità di almeno il 60 per cento ai sensi della LAI;
d.
all’intera rendita di invalidità nel caso di un’invalidità di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.

Art. 56 Umfang des Anspruchs auf eine Invalidenrente

Die invalide Person hat Anspruch auf:

a.
eine Viertelsrente bei einer Invalidität im Sinne des IVG von mindestens 40 Prozent;
b.
eine halbe Rente bei einer Invalidität im Sinne des IVG von mindestens 50 Prozent;
c.
eine Dreiviertelsrente bei einer Invalidität im Sinne des IVG von mindestens 60 Prozent;
d.
eine ganze Invalidenrente bei einer Invalidität im Sinne des IVG von mindestens 70 Prozent.
 

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