172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

172.220.141.1 Vorsorgereglement vom 15. Juni 2007 für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund (VRAB)

Art. 42 Entità della rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia

La rendita per figli del beneficiario di una rendita di vecchiaia ammonta a un sesto della rendita di vecchiaia corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 100 capoverso 6 primo periodo.

90 Nuovo testo giusta il n. I della Dec. dell’OPC del 6 set. 2016, approvata dal CF il 10 mag. 2017, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2017 3279).

Art. 42 Höhe der Alters-Kinderrente

Die Alters-Kinderrente beträgt einen Sechstel der laufenden Altersrente; bei Scheidung vorbehalten ist Artikel 100 Absatz 6 erster Satz.

90 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des POB vom 6. Sept. 2016, vom BR genehmigt am 10. Mai 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2017 3279).

 

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