172.220.141.1 Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

172.220.141.1 Vorsorgereglement vom 15. Juni 2007 für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks Bund (VRAB)

Art. 37 Nascita ed estinzione del diritto a una prestazione di vecchiaia

1 Il diritto a una prestazione di vecchiaia nasce al più presto il 1° del mese successivo al compimento del 60° anno di età della persona assicurata, con la fine del rapporto di lavoro, e al più tardi il 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di età.

2 Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita decede.

3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora compiuto il 65° anno di età ed è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).77

4 La persona assicurata deve chiedere per scritto a PUBLICA il trasferimento della prestazione di uscita al più tardi 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro78. Se la domanda è effettuata meno di 30 giorni prima della fine del rapporto di lavoro o dopo tale fine, i relativi costi amministrativi possono essere fatturati alla persona assicurata sempreché il regolamento dei costi lo preveda.

77 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

78 Nuovo testo giusta la Dec. dell’OPC dell’8 set. 2010, approvata dal CF il 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (FF 2010 8025).

Art. 37 Beginn und Ende des Anspruchs auf eine Altersleistung

1 Der Anspruch auf eine Altersleistung beginnt frühestens am Monatsersten nach vollendetem 60. Altersjahr der versicherten Person mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses und spätestens am Monatsersten nach vollendetem 70. Altersjahr.

2 Er erlischt am Ende des Monats, in dessen Verlauf die rentenbeziehende Person stirbt.

3 Hat eine versicherte Person bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Anspruch auf eine Altersrente und hat sie das 70. Altersjahr noch nicht vollendet, so kann sie statt der Altersrente verlangen, dass ihr die Austrittsleistung an die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers überwiesen wird. Wenn sie das 65. Altersjahr noch nicht vollendet hat und als arbeitslos gemeldet ist, kann sie statt der Altersrente die Überweisung der Austrittsleistung an eine Freizügigkeitseinrichtung verlangen (Art. 84).77

4 Die versicherte Person muss die Überweisung der Austrittsleistung spätestens 30 Tage vor der Beendigung des Arbeitsverhältnisses schriftlich bei PUBLICA beantragen.78 Erfolgt der Antrag weniger als 30 Tage vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder nach dessen Beendigung, so können der versicherten Person die dafür vorgesehenen Verwaltungskosten in Rechnung gestellt werden, sofern das Kostenreglement dies vorsieht.

77 Fassung gemäss Beschluss des POB vom 8. Sept. 2010, vom BR genehmigt am 24. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (BBl 2010 9039).

78 Fassung gemäss Beschluss des POB vom 8. Sept. 2010, vom BR genehmigt am 24. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (BBl 2010 9039).

 

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